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Part-tiime agevolato. Circolare INPS

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Nell’ambito degli interventi sul mercato del lavoro, l’art. 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito, anche “Legge di stabilità 2016”) come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ha introdotto un “part-time agevolato” diretto ai lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive o esclusive della
medesima, che raggiungano il requisito anagrafico per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018, a condizione che abbiano già maturato i requisiti minimi contributivi per il diritto al predetto trattamento.
Il citato beneficio – con i conseguenti oneri posti a carico del bilancio dello Stato - ha la duplice finalità di mitigare l’impatto dell’allungamento dell’età di pensionamento disposto dall’art.24, comma 6, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 201 ed, in connessione, accrescere l’offerta potenziale di posti di lavoro da parte del sistema.
In particolare, in presenza dei requisiti e presupposti previsti dalla norma, il lavoratore titolare di rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato può concordare con il datore di lavoro la riduzione dell’orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40 ed il 60 per cento per un periodo non superiore a quello intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di
vecchiaia.
L’accesso al beneficio comporta, per il lavoratore, il riconoscimento della contribuzione figurativa previdenziale (a carico della finanza pubblica)  ommisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Il predetto beneficio è riconosciuto entro l’ammontare massimo di 60 milioni di euro per l’anno 2016, 120 milioni di euro per l’anno 2017 e 60 milioni di euro per l’anno 2018.
La disciplina dettata dal legislatore prevede, inoltre, l’erogazione al dipendente che accede al citato beneficio di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici (IVS) a carico del datore di lavoro commisurata alla prestazione lavorativa non effettuata. Tale somma, erogata dal datore di lavoro, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, ivi inclusa quella relativa all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

In allegato il testo integrale della Circolare INPS n. 90 del 26 maggio 2016.

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